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Forum su Sicurezza e Difesa
  1. Ciao Silvestro64, sinceramente da ex appartenente , questi canti indegni, con sicuro beneplacito della scala gerarchica , e con la presenza di migliaia di civili ,mi hanno lasciato sbigottito...
    credo come la stragrande maggioranza degli appartenenti alla GDF.
    Auspico che i vertici dei CC. Chiedano contezza di ciò ai vostri più alti livelli...
    Poiché non posso credere che dei giovani appena arruolati lo abbiano fatto d'impeto, senza esserne autorizzati.
    Ma oramai il danno d'immagine con l'opinione pubblica, con i giornalai e i media è fatto,insomma se qualcuno voleva farne una goliardata, ha sbagliato giorno..
    queste situazioni non fanno bene a nessuno, specie in questi periodi ove
    l' accanimento contro le forze di polizia è quotidiano.
    Della serie dividi et impera!!!
    Un caro saluto a tutti i colleghi ed ex della GDF.

    Statistiche: Inviato da lino — mar nov 26, 2024 4:27 pm


  2. non è vero che noi forze di polizia non centriamo nulla con il lavoro notturno , pero perchè non dovremo rientrare nel lavoro notturno noi forze di polizia e altri dipendenti pubblici in particolare come gli infermieri che espletano turnazioni e lavoro notturno superando anche i turni previsti dalla legge, il sottoscritto appartenente Arma CC. HA ESPLETATO SERVIZIO notturno e turnazione presso la sede della Banca d'Italia superando abbondantemente i circa 70 turni notturni all'anno, pertanto perchè noi tutti dipendenti pubblici non dovremmo rientrare nella citata legge d.lgs. 67/2011 ha successivamente introdotto, per i lavoratori impegnati in attività particolarmente faticose e pesanti, la “possibilità di accesso anticipato alla pensione”. E tra le tipologie di lavoratori “rientrano anche i notturni ai sensi del d.lgs. 66/2003”.
    Infatti, il lavoro notturno comporta “un maggior affaticamento dell’organismo, la desincronizzazione dei ritmi circadiani e limitazioni alla sfera privata di relazione e familiare del lavoratore”. Inoltre le alterazioni del ciclo sonno/veglia “hanno conseguenze sulla salute dell’individuo se protratte nel tempo”. Forse a noi non comporta quanto sopra

    Statistiche: Inviato da denicolamichele — mar nov 26, 2024 12:38 pm


  3. L'imbecillità allo stato puro
    se al momento del giuramento si sentono questi cori figurarsi dopo, quando si incainiscono...i giornali li definiscono goliardici ma in realtà denotano marciume pecoreccio.....e ve lo dice un ex....

    https://www.lastampa.it/cronaca/2024/11... -14836758/

    Statistiche: Inviato da Silvestro64 — mar nov 26, 2024 10:46 am


  4. Beati voi, da noi persone ultra 50 che chiedono esonero dai servizi notturni, nulla.. Giovani in ufficio neanche un contributo... Delle visite mediche mai avuto traccia in 30 anni di servizio.. 🙏

    Statistiche: Inviato da Vertico — lun nov 25, 2024 6:11 pm


  5. Obblighi vaccinali pediatrici: al via il referendum per abrogarli.

    United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi (20 nov. 2024)

    Referendum popolare per l'abrogazione degli obblighi vaccinali pediatrici e delle relative sanzioni: in Gazzetta i quattro quesiti referendari.

    Pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2024 i quattro quesiti referendari con i quali viene chiesta l'abrogazione degli obblighi vaccinali pediatrici e le odiose sanzioni pecuniarie e scolastiche che trasformano ciò che dovrebbe essere una scelta di salute consapevole in un rischio troppo elevato per i bambini da cui i genitori non possono sottrarsi.

    Un'iniziativa che viene dal basso

    L'iniziativa è promossa da un gruppo di cittadini che ha inteso reagire con metodo democratico all'immobilismo della politica e al disinteresse -o al diverso interesse- del Legislatore su esigenze sanitarie e sulla stessa volontà popolare contraria alle disposizioni oggetto di quesito referendario manifestata con un disegno di legge di iniziativa popolare rimasto chiuso nel cassetto dal 2018 (cfr. G.U. 27 giugno 2018, serie generale, numero 147 pag. 60) e da un nuovo disegno di legge di iniziativa popolare in corso di presentazione da parte di numerose associazioni della società civile.

    Si tratta dunque di una iniziativa proveniente dal basso, dalla base, promossa da semplici cittadini hanno e troveranno il supporto nel cammino verso le urne da centinaia di associazioni, comitati e persone virtuose dedicate alla correzione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci" (c.d. decreto Lorenzin) che oltre sette anni fa introduceva l'obbligo vaccinale per dodici antigeni - ridotti a dieci con la legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119 - da somministrare per l'età pediatrica e per l'adolescenza, abrogando tutta la precedente disciplina che ne prevedeva solo quattro.

    N.B.: >> Cionondimeno, gli obblighi per i quattro vaccini obbligatori esistenti in quel momento non solo non venivano abbandonati ma, al contrario, con il decreto legge n. 73/2017 ne venivano aggiunti altri sei.

    I quattro quesiti

    In sintesi, ecco cosa prevedono i quattro quesiti:

    Quesito 1 = abrogazione delle disposizioni in materia di prevenzione vaccinale pediatrica nella parte in cui prevedono l'obbligo di vaccinazione e quella relativa alle sanzioni connesse all'inadempimento vaccinale.

    Quesito 2 = abrogazione delle disposizioni in materia di prevenzione vaccinale pediatrica nella parte in cui prevedono l'obbligo di vaccinazione quale requisito di accesso alle scuole dell'infanzia.

    Quesito 3 = abrogazione delle disposizioni in materia di prevenzione vaccinale pediatrica nella parte in cui prevedono la somministrazione di vaccinazioni con formulazioni combinate e parzialmente combinate e nella parte in cui subordinano la vaccinazione monovalente alla disponibilità del SSN.

    Quesito 4 = abrogazione delle disposizioni che prevedono la vaccinazione obbligatoria con farmaci non immunizzanti dalla malattia o non pericolose se contratte dai bambini.


    PS: Leggete il tutto dall'allegato per comprendere meglio i motivi.

    Statistiche: Inviato da panorama — lun nov 25, 2024 4:36 pm


  6. Grazie

    Statistiche: Inviato da Lino.C — lun nov 25, 2024 1:36 pm


  7. Ciao!
    Dipende dalla retribuzione annua lorda, all'incirca il 35% di deduzione dell'importo versato.

    Statistiche: Inviato da mauri64 — lun nov 25, 2024 12:34 pm


  8. Buongiorno, sono in pensione da due anni. Ho in corso la ricongiunzione onerosa dei contributi versati prima dell'arruolamento (da apprendista), Legge 29, pari a anni 3, mesi 10 e giorni 5, per circa 27,000 euro. Vorrei sapere qualora pagassi in un'unica soluzione, qual e' la percentuale che viene applicata per la detrazione alla px dichiarazione dei redditi. grazie

    Statistiche: Inviato da Lino.C — lun nov 25, 2024 11:32 am


  9. Il Tar Piemonte con la sentenza 334 resa pubblica in data 04/04/2024 rigetta il ricorso del collega CC.

    - sanzione disciplinare di corpo di 7 (sette) giorni di consegna di rigore;

    FATTO e DIRITTO
    In data -OMISSIS-, il Carabiniere – ora in congedo – -OMISSIS-, allora effettivo presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del Comandante della Compagnia di -OMISSIS-, veniva sanzionato con sette giorni di consegna con la seguente motivazione:
    Libero dal servizio, pubblicava sul proprio profilo facebook

    Giova premettere che i doveri che discendono dallo status di Carabiniere non vengono meno nella vita privata, come previsto dall’art. 732 (“Contegno del militare”) del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90.
    Tali doveri trovano pacifica applicazione anche nella “vita digitale”: anche nei social network il militare deve infatti astenersi da comportamenti comunque idonei a ledere, anche indirettamente, il prestigio dell’Istituzione.
    Le mancanze in tale delicato settore possono infatti pregiudicare l’efficacia delle attività istituzionali ed incidere negativamente sull’immagine e sulla credibilità dell’Istituzione, tra l’altro notoriamente impegnata nel contrasto all’abuso di sostanze alcoliche, specie da parte dei giovani che frequentano le discoteche e i locali notturni.

    Nello specifico, con la foto e la scritta pubblicate sul proprio profilo facebook visibile a tutti senza alcuna restrizione, il ricorrente ha condiviso pubblicamente il proposito di ubriacarsi in occasione dell’ultimo giorno dell’anno, peraltro ricorrendo a un linguaggio scurrile di per sé non consono alla figura e al ruolo di Carabiniere.

    Nel provvedimento impugnato è stato correttamente evidenziato come il comportamento del ricorrente sia stato ritenuto lesivo dell’immagine dell’appartenente all’Arma, il quale deve tenere, anche nella vita privata, una condotta ispirata alla serietà, alla sobrietà e alla compostezza e non contrario ai valori e ai compiti istituzionali dell’Arma e alle campagne di comunicazione e sensibilizzazione che riguardano anche il contrasto all’abuso di sostanze alcoliche.

    Ed altro ancora.

    Statistiche: Inviato da panorama — dom nov 24, 2024 1:52 pm


  10. Sentenza TAR Liguria n. 538 dichiara il ricorso del militare "inammissibile".

    >> sanzione disciplinare della consegna di rigore di un giorno.


    Il Tar precisa:

    1) - Ai sensi dell’art. 1363, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010 (riproduttivo del previgente art. 16, comma 2, della legge n. 382/1978), avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o sono trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso.

    Statistiche: Inviato da panorama — dom nov 24, 2024 1:08 pm


  11. Sentenza TAR Liguria n. 538 dichiara il ricorso del militare "inammissibile".

    >> sanzione disciplinare della consegna di rigore di un giorno.


    Il Tar precisa:

    1) - Ai sensi dell’art. 1363, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010 (riproduttivo del previgente art. 16, comma 2, della legge n. 382/1978), avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o sono trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso.

    Statistiche: Inviato da panorama — dom nov 24, 2024 1:02 pm


  12. CdC Sardegna n. 153/2024 resa pubblica in data 07/10/2024 rigetta il ricorso.

    - Atto depositato in data 9 gennaio 2024 in merito al diritto alla corretta perequazione del trattamento pensionistico in godimento, stante l'insufficiente adeguamento, con 2 conseguente violazione dei canoni di proporzionalità e adeguatezza delle pensioni, disposto dall'art. 1, comma 309, della Legge n. 197/2022.

    - il patrocinatore del ricorrente, dopo avere richiamato in modo dettagliato gli adeguamenti previsti per i singoli scaglioni superiori a quattro volte il minimo INPS dalla predetta disposizione, con riferimento al biennio 2023-2024 ……… ha rappresentato anche una palese disparità di trattamento rispetto ai dipendenti ancora in servizio, i quali beneficiano dal 1° luglio 2020, se in possesso di un reddito non superiore a una determinata soglia, del taglio del cosiddetto cuneo fiscale contemplato dal D.L. n. 3 del 2020, convertito dalla Legge n. 21 del 2020.

    1) - Il ricorso non merita accoglimento. L’infondatezza dei profili di illegittimità costituzionale prospettati nel ricorso appare manifesta per le motivazioni già illustrate nella recente sentenza di questa Sezione n. 100 del 2024, nella sentenza della Sezione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2024, pienamente condivise da questo Giudice e che si richiamano integralmente, e in varie successive pronunce di numerose altre Sezioni territoriali (cfr., ex multis, Sez. Giurisdizionale Lombardia, sent. n. 64 del 2024, Sez. Giurisdizionale Veneto, sent. n. 54 del 2024, Sezione Giurisd. Emilia-Romagna, sent. n. 60 del 2024)

    2) - Si rammenta, inoltre, che le disposizioni di cui al suddetto articolo 1, comma 309, hanno una efficacia limitata al solo biennio 2023 e 2024, così che l’orizzonte temporale individuato dal legislatore è sicuramente breve e transitorio, per cui le norme in rassegna non ledono i richiamati principi enucleati dalla Consulta a garanzia dei trattamenti pensionistici.

    IDEM >> Vedi anche CdC Sicilia n. 307/2024 resa pubblica in data 02/10/2024 che rigetta.

    Statistiche: Inviato da panorama — dom nov 24, 2024 11:09 am


  13. Buonasera, mi servirebbe gentilmente sapere la pec a cui devo inviare istanza di riammissione ai sensi dell'art 961 ed una mano su come formularla oppure se mi consigliate di rivolgermi ad un avvocato? Grazie anticipatamente!

    Statistiche: Inviato da Giulianellas01 — ven nov 22, 2024 1:52 pm


  14. Ciao!

    Comunicato Stampa inserito soltanto nelle sezioni più consultate, CARABINIERI E POLIZIA DI STATO.

    Statistiche: Inviato da mauri64 — ven nov 22, 2024 1:01 pm


  15. Bonus Natale, la platea si amplia ma sarà solo uno a famiglia

    L’Agenzia delle Entrate ha diffuso una circolare con i chiarimenti sulle nuove regole per avere il bonus Natale.

    L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che sono pronte le nuove indicazioni per ottenere il “Bonus Natale”, l’indennità riservata ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 28mila euro prevista per quest’anno dal Decreto Omnibus. A seguito dei cambiamenti introdotti con il Dl 167/2024 (G.U. del 14 novembre 2024), l’Agenzia delle Entrate illustra, con la circolare n. 22/E, il nuovo perimetro dell’agevolazione.

    Un chiarimento importante riguarda l’impossibilità di cumulare il bonus: se entrambi i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, o entrambi i conviventi (ai sensi della legge n. 76 del 2016) sono lavoratori dipendenti, nel rispetto degli altri requisiti, solo uno di essi avrà diritto al contributo.

    Vedi allegato.

    Statistiche: Inviato da panorama — gio nov 21, 2024 12:17 pm


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