Bollette a 28 giorni vietate per legge
Il dl fiscale introduce per legge la fatturazione su base mensile o di multipli del mese. Chi non si adegua è tenuto a rimborsare gli utenti con indennizzo di 50 euro
di Valeria Zeppilli – Niente più bollette a 28 giorni: il dl fiscale, definitivamente approvato, ha previsto la fatturazione mensile per legge, con la sola eccezione prevista per i casi di offerte promozionali a carattere temporaneo, che potranno prevedere scadenze inferiori se non rinnovabili.
Stop bollette a 28 giorni: fatturazione mensile
Il decreto, in particolare, ha modificato l'articolo 1 del decreto-legge numero 7/2007, con l'introduzione dell'esplicita previsione in forza della quale "i contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore a un mese e non rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese".
Adeguamento entro 120 giorni o rimborsi agli utenti
Per gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche si avvicina quindi il count down: dall'entrata in vigore della nuova disposizione per tutti ci saranno120 giorni di tempo per adeguarsi, a prescindere da quale sia la tecnologia utilizzata.
Chi non vi provvede è tenuto a rimborsare le somme indebitamente percepite dagli utenti o comunque a questi ingiustificatamente addebitate entro il termine, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, fissato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel provvedimento con il quale dispone il rimborso e ordina all'operatore la cessazione della condotta.
Sanzioni per chi non si adegua
L'Autorità è anche competente a irrogare le sanzioni, che sono decisamente rigide.
In particolare, chi viola l'obbligo di fatturazione su base mensile o di multipli del mese è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000,00 a euro 1.160.000,00.
Chi, invece, non ottempera all'ordine di cessare la condotta e rimborsare le somme è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240.000,00 a euro 5.000.000,00 o, se le imprese hanno significativo potere di mercato, alla sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione.
Indennizzo forfettario
Con l'approvazione del dl fiscale, peraltro, il periodo di fatturazione su base mensile o di multipli del mese è stato elevato a standard minimo nelle condizioni generali di contratto e nella Carta dei servizi, la cui variazione da parte dell'operatore (tenendo conto delle tempistiche per l'adeguamento alla nuova norma) comporta l'applicazione di un indennizzo forfetario pari a euro 50, in favore di ogni utente che ha subito una fatturazione illegittima, maggiorato di euro 1 per ogni giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dall'Agcom per la cessazione della condotta e il rimborso delle somme.
Fonte studiocataldi