Airbnb: gli aspetti legali e la questione delle locazioni brevi

Il Tar Lazio dice no alla sospensione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e conferma la tassa sulle locazioni brevi alla Airbnb

 

di Annamaria Villafrate - Il Tar del Lazio ha respinto la domanda di sospensiva del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12/07/2017 da parte di Airbnb.

L'Agenzia delle Entrate infatti non ha sbagliato. Essa si è limitata a dare attuazione all'art. 4 del d.l. 50/2017, convertito dalla legge 96/2017 che ha introdotto l'obbligo per gli intermediari di versare una ritenuta sui canoni delle locazioni brevi stipulate a partire dal primo giugno 2017.

Per comprendere la decisione del Tribunale Amministrativo pare necessario analizzare il contenuto del provvedimento che ha dato vita alla controversia.

Affitti brevi: cosa dice il provvedimento dell'Agenzia

Il provvedimento del 12 luglio recita testualmente:"La manovra correttiva 2017 (Decreto legge n. 50/2017) ha infatti previsto che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali telematici, devono comunicare al Fisco i dati sui contratti e trattenere una somma pari al 21% se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi".

L'applicazione opzionale delle disposizioni del regime della cedolare secca con l'aliquota del 21%, sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione può essere esercitata anche per i redditi prodotti da contratti di sub-locazione o da concessioni onerose in godimento da parte del comodatario.

Le locazioni brevi e il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate

Le locazioni brevi stipulate dai privati sono da sempre oggetto di dibattito a causa della confusione normativa e fiscale che le riguarda.

La definizione contenuta nel provvedimento dell'Agenzia ha il merito di aver sciolto alcuni punti controversi:"Le locazioni brevi" sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali."

Ulteriori chiarimenti sulle locazioni brevi sono stati forniti anche dalla recente Circolare n. 24 del 12/10/2017 dell'Agenzia delle Entrate.

Soggetti obbligati e dati da trasmettere

Il decreto 50/2017 stabilisce che i soggetti tenuti a trasmettere i dati relativi alla stipula dei contratti di locazione brevi sono gli intermediari che mettono in contatto i contraenti attraverso i metodi tradizionali e i portali online. Essi devono comunicare al Fisco nome, cognome e codice fiscale del locatore, durata del contratto, corrispettivo lordo e indirizzo dell'immobile. Nel caso in cui un proprietario stipuli più contratti per lo stesso immobile i dati possono essere trasmessi in forma aggregata.

Modi e tempi di trasmissione dei dati

I dati devono essere trasmessi con le modalità telematiche descritte sul sito dell'Agenzia delle Entrate. I soggetti non residenti possono comunicarli tramite un'organizzazione stabile o un rappresentante fiscale, sempre in forma telematica. I dati devono essere comunicati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del contratto.

Adempimenti fiscali

Gli intermediari operano la ritenuta del 21% sull'ammontare dei corrispettivi lordi solo se intervengano nel loro pagamento o provvedono al loro incasso. La ritenuta deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata e viene operata a titolo di imposta se si sceglie la cedolare secca, o a titolo di acconto, se il beneficiario non sceglie il regime della cedolare. Gli intermediari devono certificare e dichiarare le ritenute effettuate, utilizzando il codice tributo (1919) istituito con la risoluzione n. 88/E del 5 luglio 2017 dell'Agenzia delle Entrate da indicare sul modello F24 da utilizzare per il versamento.

Airbnb: i motivi del rigetto del Tar Lazio

Il Tar Lazio, con l'ordinanza n. 5442/2017 (sotto allegata) ha respinto la richiesta di sospensione del provvedimento avanzata da Airbnb ritenendo:

- eventuali gli effetti distorsivi della concorrenza relativi al rischio di perdita di clientela;

- non quantificati e comunque di misura tale da non mettere in pericolo la competitività dell'azienda gli oneri di riconversione e riorganizzazione da sostenere per rispettare gli obblighi indicati dal provvedimento;

- non discriminatori gli obblighi di versamento della ritenuta, considerato che si applicano solo agli intermediari che si interpongono nel pagamento del canone;

- che dalla comparazione tra interesse pubblico e privato è da ritenersi prevalente il primo, che prevede l'obbligo di mantenere gli effetti del provvedimento dell'Agenzia.

13 dicembre 2017  Fonte studiocataldi

 


 

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