Il Tar Lazio dice no alla sospensione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e conferma la tassa sulle locazioni brevi alla Airbnb
di Annamaria Villafrate - Il Tar del Lazio ha respinto la domanda di sospensiva del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12/07/2017 da parte di Airbnb.
L'Agenzia delle Entrate infatti non ha sbagliato. Essa si è limitata a dare attuazione all'art. 4 del d.l. 50/2017, convertito dalla legge 96/2017 che ha introdotto l'obbligo per gli intermediari di versare una ritenuta sui canoni delle locazioni brevi stipulate a partire dal primo giugno 2017.
Per comprendere la decisione del Tribunale Amministrativo pare necessario analizzare il contenuto del provvedimento che ha dato vita alla controversia.
Il provvedimento del 12 luglio recita testualmente:"La manovra correttiva 2017 (Decreto legge n. 50/2017) ha infatti previsto che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali telematici, devono comunicare al Fisco i dati sui contratti e trattenere una somma pari al 21% se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi".
L'applicazione opzionale delle disposizioni del regime della cedolare secca con l'aliquota del 21%, sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione può essere esercitata anche per i redditi prodotti da contratti di sub-locazione o da concessioni onerose in godimento da parte del comodatario.
Le locazioni brevi stipulate dai privati sono da sempre oggetto di dibattito a causa della confusione normativa e fiscale che le riguarda.
La definizione contenuta nel provvedimento dell'Agenzia ha il merito di aver sciolto alcuni punti controversi:"Le locazioni brevi" sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali."
Ulteriori chiarimenti sulle locazioni brevi sono stati forniti anche dalla recente Circolare n. 24 del 12/10/2017 dell'Agenzia delle Entrate.
Il decreto 50/2017 stabilisce che i soggetti tenuti a trasmettere i dati relativi alla stipula dei contratti di locazione brevi sono gli intermediari che mettono in contatto i contraenti attraverso i metodi tradizionali e i portali online. Essi devono comunicare al Fisco nome, cognome e codice fiscale del locatore, durata del contratto, corrispettivo lordo e indirizzo dell'immobile. Nel caso in cui un proprietario stipuli più contratti per lo stesso immobile i dati possono essere trasmessi in forma aggregata.
I dati devono essere trasmessi con le modalità telematiche descritte sul sito dell'Agenzia delle Entrate. I soggetti non residenti possono comunicarli tramite un'organizzazione stabile o un rappresentante fiscale, sempre in forma telematica. I dati devono essere comunicati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del contratto.
Gli intermediari operano la ritenuta del 21% sull'ammontare dei corrispettivi lordi solo se intervengano nel loro pagamento o provvedono al loro incasso. La ritenuta deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata e viene operata a titolo di imposta se si sceglie la cedolare secca, o a titolo di acconto, se il beneficiario non sceglie il regime della cedolare. Gli intermediari devono certificare e dichiarare le ritenute effettuate, utilizzando il codice tributo (1919) istituito con la risoluzione n. 88/E del 5 luglio 2017 dell'Agenzia delle Entrate da indicare sul modello F24 da utilizzare per il versamento.
Il Tar Lazio, con l'ordinanza n. 5442/2017 (sotto allegata) ha respinto la richiesta di sospensione del provvedimento avanzata da Airbnb ritenendo:
- eventuali gli effetti distorsivi della concorrenza relativi al rischio di perdita di clientela;
- non quantificati e comunque di misura tale da non mettere in pericolo la competitività dell'azienda gli oneri di riconversione e riorganizzazione da sostenere per rispettare gli obblighi indicati dal provvedimento;
- non discriminatori gli obblighi di versamento della ritenuta, considerato che si applicano solo agli intermediari che si interpongono nel pagamento del canone;
- che dalla comparazione tra interesse pubblico e privato è da ritenersi prevalente il primo, che prevede l'obbligo di mantenere gli effetti del provvedimento dell'Agenzia.
13 dicembre 2017 Fonte studiocataldi